a cura dell’Avv. Antonio Giulio Alagna – Partner di Aziendalmente
È stata pubblicato sulla G.U. n. 202 del 24 agosto 2021 l’importante D.L. n. 118/2021, che non solo anticipa l’entrata in vigore di alcune norme, ma introduce anche il nuovo istituto della “composizione negoziata della crisi”, che costituisce un nuovo strumento di ausilio alle imprese in difficoltà finalizzato al loro risanamento.
L’adozione di tali misure è dettata dalla necessità di reagire alle difficoltà create alle imprese dall’emergenza sanitaria che impone l’immediata entrata in vigore di alcune norme del Codice della crisi, nonché l’introduzione di una procedura di nuovo “assetto” che si propone di essere più efficace e meno onerosa di quella prevista dal detto Codice, funzionale al risanamento delle attività che rischiano di essere tagliate fuori momentaneamente o addirittura uscire definitivamente dal mercato.
Ciò che è importante rilevare è segnalare agli imprenditori che tutte le norme di nuovo “conio” rendono molto più agevole la fattibilità di piani di ristrutturazione dei debiti, nonché la possibilità di ampliare la gamma dei soggetti che possono fare accesso a queste procedure, utili per raggiungere l’obiettivo del risanamento aziendale.
La nuova procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa
A partire dal 15 novembre 2021 tutti gli imprenditori iscritti nel registro delle imprese (dunque sia commerciali che agricoli e senza requisiti dimensionali di accesso) che si trovano in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico finanziario tali da rendere possibile uno stato di crisi o una probabile insolvenza (scaturita da un perdurante squilibrio economico patrimoniale) potranno avvalersi della nuova procedura di “composizione negoziata della crisi”, che affianca all’imprenditore la figura di un esperto indipendente al quale è affidato il compito di agevolare le trattative necessarie per il risanamento dell’impresa.
Si tratta di uno strumento cui si accede su base esclusivamente volontaria e che non presenta il rischio, in caso di insuccesso, di segnalazione al PM o di straripare in procedura fallimentare. Al contempo, tale accesso volontario è favorito da misure premiali tra le quali spiccano la riduzione al tasso legale degli interessi sui debiti fiscali, la riduzione delle sanzioni tributario e la rateazione delle imposte.
Il tentativo di composizione della crisi è presidiato dal principio di riservatezza: non solo l’esperto è tenuto a tale obbligo ma lo sono anche tutte le parti coinvolte nelle trattative.
Occorrerà, si consiglia con l’ausilio di un esperto, inoltrare l’istanza di accesso alla composizione negoziata tramite la piattaforma unica nazionale, preceduta in via preventiva da un test pratico con funzione di auto-diagnosi (da formulare congiuntamente all’esperto in crisi di impresa), che ottimizza la verifica della situazione in cui versa l’impresa stessa, nonché l’effettiva perseguibilità dell’operazione di risanamento.
La procedura di auto-diagnosi riveste un ruolo fondamentale, perché potrebbe verificarsi il caso che la crisi possa essere solo apparente, e quindi avviare una procedura di “composizione negoziata” potrebbe generare fastidi per l’imprenditore e dispendio inutile di risorse economiche. In altri termini potrebbe rappresentare una scelta strategica totalmente errata.
L’istanza di nomina dell’esperto “facilitatore” (figura professionale altamente specializzata in grado, grazie alla propria indipendenza e terzietà, di favorire le trattative volte all’individuazione di soluzioni negoziali di composizione della crisi), non apre il concorso dei creditori e non determina alcuno spossessamento del patrimonio dell’imprenditore, il quale, pur essendo obbligato a garantire una gestione non pregiudizievole per i propri creditori e in coerenza con gli obblighi previsti dall’art. 2086 c.c., (già entrati in vigore nel 2019 e sul punto risulta opportuno segnalare che già sono state irrogate sanzioni a chi è venuto meno al dettato normativo) continua nella gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa, potendo eseguire tutti i pagamenti ritenuti utili alla continuità di azienda.
Il nuovo sistema punta a favorire la continuità aziendale e la conservazione dei valori imprenditoriali.
La nomina dell’esperto indipendente è affidata ad una commissione composta da tre membri che durano in carica due anni e che vengono designati dall’autorità giudiziaria, dal presidente della camera di commercio regionale e dal prefetto, scegliendo tra i soggetti che hanno le caratteristiche professionali ed i titoli specializzanti per potere assolvere a questo ruolo di particolare importanza.
La negoziazione è, e resta, per tutta la durata del percorso, una prerogativa dell’imprenditore, che porta avanti le trattative personalmente, con l’ausilio dei propri consulenti.
Qualora vi sia l’esigenza di tutelare il patrimonio dell’imprenditore da iniziative che possono pregiudicare le trattative e mettere a rischio il risanamento dell’impresa, l’imprenditore può richiedere una protezione del patrimonio, domandando l’applicazione di misure protettive successivamente sottoposte alla conferma da parte del giudice.
La procedura di composizione negoziata può concludersi con la stipula di un contratto, con uno o più creditori, idoneo ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a due anni, con una convenzione di moratoria, un piano di risanamento con o senza attestazione, un accordo di ristrutturazione dei debiti, la presentazione di una domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (una nuova tipologia di concordato coattivo semplificato), evitando così gli effetti e le conseguenze dannose delle procedure fallimentari o, in subordine, accedere ad una delle procedure disciplinate dall’attuale legge fallimentare.