a cura della redazione –
La misura mira ad incentivare la crescita delle “imprese dell’economia sociale”, che perseguono interessi ad utilità sociale.
I soggetti beneficiari sono:
- imprese sociali, comunque costituite, iscritte nell’apposta sezione del Registro delle imprese;
- cooperative sociali e i loro consorzi;
- società cooperative aventi qualifica di ONLUS;
- le imprese culturali e creative, costituite in forma di società di persone o di capitali, che operano o intendono operare nei settori economici elencati nell’allegato n. 1 del decreto direttoriale 8 agosto 2022;
Le imprese che intendono presentare domanda di finanziamento, devono avere le seguenti caratteristiche:
- essere regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese e inserite negli elenchi, albi, anagrafi previsti dalla rispettiva normativa di riferimento, ivi incluso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS);
- trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;
- avere sede legale e operativa nel territorio nazionale. Le imprese che non hanno sede nel territorio italiano, devono essere costituite secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza e iscritte nell’omologo registro delle imprese;
- trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia e urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente ed essere in regola con gli obblighi contributivi;
- essere in regime di contabilità ordinaria;
- aver ricevuto una positiva valutazione del merito di credito da parte di una Banca finanziatrice e disporre di una delibera di finanziamento adottata dalla medesima Banca finanziatrice per la copertura finanziaria del programma di investimenti proposto. Nel caso di grandi imprese la valutazione della capacità economico-finanziaria deve assegnare all’impresa richiedente un rating comparabile almeno a B -;
- non aver effettuato, nei due anni precedenti la presentazione della domanda, una delocalizzazione verso l’unità produttiva oggetto dell’investimento e assumere l’impegno a non procedere alla delocalizzazione nei due anni successivi al completamento dell’investimento stesso.
I programmi di finanziamento possono essere presentati anche in forma congiunta, fino ad un massimo di 6 soggetti co-proponenti.
Spese ed interventi ammissibili
I programmi di investimento devono prevedere spese ammissibili, al netto di IVA, non inferiori a 100 mila euro e non superiori a 10 milioni di euro.
I programmi devono incidere positivamente sul territorio di competenza, secondo uno più dei seguenti obiettivi di sviluppo sociale:
- incremento occupazionale di categorie svantaggiate;
- inclusione sociale di soggetti vulnerabili;
- valorizzazione e salvaguardia dell’ambiente, alla rigenerazione urbana e al turismo sostenibile, e sostenibilità ambientale dell’attività d’impresa, anche attraverso la de carbonizzazione, il riuso e l’utilizzo di materiali riciclati, di prodotti e sottoprodotti derivanti dai cicli produttivi in alternativa alle materie prime vergini, la riduzione della produzione dei rifiuti, l’eco design, la riduzione dell’uso della plastica e la sostituzione della plastica con materiali alternativi;
- salvaguardia e valorizzazione dei beni storico-culturali o al perseguimento di finalità culturali e creative o di utilità sociale, di rilevante interesse pubblico, all’interno di una comunità o di un territorio.
Le spese ammissibili riguardano:
- suolo aziendale e sue sistemazioni. Le spese relative all’acquisto del suolo aziendale possono essere ammesse nel limite del 10% dell’investimento produttivo complessivamente agevolabile;
- fabbricati, opere edili/murarie, comprese le ristrutturazioni. Tali spese non possono da sole costituire un programma organico e funzionale agevolabile;
- infrastrutture specifiche aziendali;
- macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica;
- programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi. Le predette spese devono figurare nell’attivo di bilancio dell’impresa beneficiaria per almeno 3 anni per le PMI e 5 anni per le grandi imprese. Qualora le agevolazioni siano concesse ai sensi dell’articolo 14 del Regolamento n. 651/2014, per le grandi imprese le spese di cui alla presente lettera sono ammissibili in misura non superiore al 50% delle complessive spese ammissibili dell’investimento.
Composizione del finanziamento
Il finanziamento ha una durata pari a 15 anni, comprensivo di un periodo di preammortamento massimo di 4 anni, al tasso agevolato dello 0,5% annuo. Al finanziamento agevolato deve essere associato un finanziamento bancario, a tasso di mercato e di pari durata, erogato da una banca finanziatrice individuata dall’impresa.
Il finanziamento agevolato e il finanziamento bancario sono regolati in modo unitario da un unico contratto di finanziamento, per una percentuale di copertura delle spese ammissibili che può raggiungere l’importo massimo dell’80%. Nell’ambito del contratto di finanziamento, una quota pari al 30% del finanziamento è costituita dal finanziamento bancario e la restante parte, pari al 70%, è costituita dal finanziamento agevolato. Il finanziamento agevolato consente, pertanto, una copertura delle spese ammissibili per un importo massimo del 56%.
Le domande di agevolazione possono essere presentate tramite PEC all’indirizzo es.imprese@pec.mise.gov.it. Di seguito i moduli necessari per la presentazione della domanda di finanziamento:
- Allegato 1 – Schema di Domanda
- Allegato 2 – Dichiarazione sostitutiva atto notorio relativa alla dimensione di impresa (docx);
- Allegato 3 – Dichiarazione sostitutiva atto notorio relativa al cumulo delle agevolazioni (docx);
- Allegato 4 – Modulo Capo Fila (docx);
- Allegato 5 – Modello antimafia consorzio (pdf);
- Allegato 6 – Modello antimafia (pdf);
- Allegato 7 – Modello familiari conviventi antimafia (pdf);
- Delibera di finanziamento rilasciata dalla Banca finanziatrice, attestante la capacità economico-finanziaria dell’impresa.