a cura della redazione –

La misura mira ad incentivare la crescita delle “imprese dell’economia sociale”, che perseguono interessi ad utilità sociale.

I soggetti beneficiari sono:

  • imprese sociali, comunque costituite, iscritte nell’apposta sezione del Registro delle imprese;
  • cooperative sociali e i loro consorzi;
  • società cooperative aventi qualifica di ONLUS;
  • le imprese culturali e creative, costituite in forma di società di persone o di capitali, che operano o intendono operare nei settori economici elencati nell’allegato n. 1 del decreto direttoriale 8 agosto 2022;

Le imprese che intendono presentare domanda di finanziamento, devono avere le seguenti caratteristiche:

  • essere regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese e inserite negli elenchi, albi, anagrafi previsti dalla rispettiva normativa di riferimento, ivi incluso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS);
  • trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;
  • avere sede legale e operativa nel territorio nazionale. Le imprese che non hanno sede nel territorio italiano, devono essere costituite secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza e iscritte nell’omologo registro delle imprese;
  • trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia e urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente ed essere in regola con gli obblighi contributivi;
  • essere in regime di contabilità ordinaria;
  • aver ricevuto una positiva valutazione del merito di credito da parte di una Banca finanziatrice e disporre di una delibera di finanziamento adottata dalla medesima Banca finanziatrice per la copertura finanziaria del programma di investimenti proposto. Nel caso di grandi imprese la valutazione della capacità economico-finanziaria deve assegnare all’impresa richiedente un rating comparabile almeno a B -;
  • non aver effettuato, nei due anni precedenti la presentazione della domanda, una delocalizzazione verso l’unità produttiva oggetto dell’investimento e assumere l’impegno a non procedere alla delocalizzazione nei due anni successivi al completamento dell’investimento stesso.

I programmi di finanziamento possono essere presentati anche in forma congiunta, fino ad un massimo di 6 soggetti co-proponenti.

Spese ed interventi ammissibili

I programmi di investimento devono prevedere spese ammissibili, al netto di IVA, non inferiori a 100 mila euro e non superiori a 10 milioni di euro.

I programmi devono incidere positivamente sul territorio di competenza, secondo uno più dei seguenti obiettivi di sviluppo sociale:

  • incremento occupazionale di categorie svantaggiate;
  • inclusione sociale di soggetti vulnerabili;
  • valorizzazione e salvaguardia dell’ambiente, alla rigenerazione urbana e al turismo sostenibile, e sostenibilità ambientale dell’attività d’impresa, anche attraverso la de carbonizzazione, il riuso e l’utilizzo di materiali riciclati, di prodotti e sottoprodotti derivanti dai cicli produttivi in alternativa alle materie prime vergini, la riduzione della produzione dei rifiuti, l’eco design, la riduzione dell’uso della plastica e la sostituzione della plastica con materiali alternativi;
  •  salvaguardia e valorizzazione dei beni storico-culturali o al perseguimento di finalità culturali e creative o di utilità sociale, di rilevante interesse pubblico, all’interno di una comunità o di un territorio.

Le spese ammissibili riguardano:

  • suolo aziendale e sue sistemazioni. Le spese relative all’acquisto del suolo aziendale possono essere ammesse nel limite del 10% dell’investimento produttivo complessivamente agevolabile;
  • fabbricati, opere edili/murarie, comprese le ristrutturazioni. Tali spese non possono da sole costituire un programma organico e funzionale agevolabile;
  • infrastrutture specifiche aziendali;
  • macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica;
  • programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi. Le predette spese devono figurare nell’attivo di bilancio dell’impresa beneficiaria per almeno 3 anni per le PMI e 5 anni per le grandi imprese. Qualora le agevolazioni siano concesse ai sensi dell’articolo 14 del Regolamento n. 651/2014, per le grandi imprese le spese di cui alla presente lettera sono ammissibili in misura non superiore al 50% delle complessive spese ammissibili dell’investimento.

Composizione del finanziamento

Il finanziamento ha una durata pari a 15 anni, comprensivo di un periodo di preammortamento massimo di 4 anni, al tasso agevolato dello 0,5% annuo. Al finanziamento agevolato deve essere associato un finanziamento bancario, a tasso di mercato e di pari durata, erogato da una banca finanziatrice individuata dall’impresa.

Il finanziamento agevolato e il finanziamento bancario sono regolati in modo unitario da un unico contratto di finanziamento, per una percentuale di copertura delle spese ammissibili che può raggiungere l’importo massimo dell’80%. Nell’ambito del contratto di finanziamento, una quota pari al 30% del finanziamento è costituita dal finanziamento bancario e la restante parte, pari al 70%, è costituita dal finanziamento agevolato. Il finanziamento agevolato consente, pertanto, una copertura delle spese ammissibili per un importo massimo del 56%.

Le domande di agevolazione possono essere presentate tramite PEC all’indirizzo es.imprese@pec.mise.gov.it. Di seguito i moduli necessari per la presentazione della domanda di finanziamento: