a cura della redazione –

Il Mise modifica le aliquote del credito d’imposta Formazione 4.0, a vantaggio delle PMI. Aumento fino al 70%.

Il credito d’imposta Formazione 4.0 è un’agevolazione fiscale rivolta a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le organizzazioni stabili di soggetti non residenti, a prescindere dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali.

Obiettivo del beneficio è sostenere le aziende nel processo di transizione digitale e tecnologica, creando o incrementando competenze digitali.

Le modifiche apportate dal Mise

Per i progetti di Formazione 4.0 avviati dopo il 18 maggio 2022,  le aliquote del credito d’imposta del 50% e del 40%, per le spese sostenute per la formazione di personale dipendente, per la qualificazione e riqualificazione dei lavoratori nell’ambito di processi di trasformazione tecnologica e digitale delle PMI, sono aumentate rispettivamente al 70% e al 50%. Il credito d’imposta è utilizzabile solo in compensazione, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili, previo adempimento degli obblighi di certificazione.

Nello specifico, le modifiche apportate alle aliquote del credito d’imposta sono relative al:

  • 70% delle spese ammissibili, invece del 50%, nel limite massimo annuale di € 300.000,00 per le Piccole imprese;
  • 50% delle spese ammissibili , del 40%, nel limite massimo annuale di € 250.000,00 per le Medie imprese;
  • 30% delle spese ammissibili, nel limite massimo annuale di € 250.000,00 per le Grandi imprese.

Nel caso in cui i destinatari delle attività di Formazione 4.0 rientrino della categoria di lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati, il credito d’imposta è pari al 60%.

Le percentuali del credito d’imposta saranno diminuite rispettivamente al 40% e al 35%, nel caso in cui i progetti di Formazione 4.0 non soddisfino i seguenti requisiti:

  • attività formative erogate dai soggetti individuati con decreto del MISE o dal  personale dipendente;
  • certificazione dei risultati ottenuti secondo le modalità stabilite dal decreto ministeriale.

Le attività di Formazione 4.0

I progetti di Formazione 4.0 dovranno riguardare le attività dei settori: Vendita e marketing, Informatica, Tecniche e tecnologie di produzione. 

Il Mise finanzierà la formazione sui seguenti argomenti:

  • Big data e analisi dei dati;
  • Cluod e fog computing;
  • Cyber security;
  • Simulazione e Sistemi cyber fisici;
  • Prototipazione rapida;
  • Sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (rv) e realtà aumentata (ra);
  • Robotica avanzata e collaborativa;
  • Interfaccia uomo-macchina;
  • Manifattura additiva (o stampa tridimensionale);
  • Internet delle cose e delle macchine;
  • Integrazione digitale dei processi aziendali.

Le attività formative possono essere erogate dal personale dipendente interno all’impresa, da soggetti esterni accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la Regione o provincia autonoma in cui l’impresa ha la sede legale o la sede operativa, da Università, pubbliche o private, o strutture a esse collegate, da soggetti accreditati presso i Fondi interprofessionali, soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla norma Uni En ISO 9001:2000 settore EA 37, Istituti Tecnici Superiori (ITS), Centri di competenza ad alta specializzazione e gli EDIH (European Digital Innovation Hubs).

Le spese ammissibili

Le spese previste dal progetto Formazione 4.0 prevedono:

  • Costi di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione. Il costo aziendale è pari alla retribuzione al lordo di ritenute e contributi previdenziali e assistenziali, comprensiva dei ratei del trattamento di fine rapporto, delle mensilità aggiuntive, delle ferie e dei permessi, maturati in relazione alle ore o alle giornate di formazione svolte nel corso del periodo d’imposta agevolabile nonché delle eventuali indennità di trasferta erogate al lavoratore in caso di attività formative svolte fuori sede;
  • Costi di esercizio relativi ai formatori e partecipanti alla formazione, direttamente connessi al progetto di formazione (spese di viaggio, materiali e forniture con attinenza diretta al progetto, ammortamento di strumenti e attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto formativo);
  • Costi di personale relativi ai partecipanti alla formazione e spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.
  • Costi di personale dipendente ordinariamente occupato in uno degli ambiti aziendali individuati nell’allegato A della legge n.205 del 2017, che partecipi in veste di docente o tutor alle attività di formazione ammissibili.
  • Costi sostenuti per adempiere l’obbligo di certificazione contabile da parte delle imprese non soggette ex lege a revisione legale dei conti entro il limite di € 5.000,00.

Presentazione della domanda

La procedura per accedere al credito d’imposta si articola come segue:

  • indicare il credito d’imposta Formazione 4.0 nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese e in quelle successive, fino all’esaurimento del beneficio:
  • Comunicazione al MISE secondo il modello di comunicazione fornito con il Decreto direttoriale 6 ottobre 2021, firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa, trasmesso in formato elettronico tramite pec all’indirizzo formazione4.0@pec.mise.gov.it;
  • Modello F24 attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate;
  • Certificazione delle spese da parte di un revisore legale dei conti, da allegare al bilancio;
  • Relazione che illustri le modalità organizzative ed i contenuti delle attività di formazione svolte;
  • Documentazione contabile e amministrativa idonea a dimostrare la corretta applicazione del beneficio;
  • Asseverazione obbligatoria;
  • Registri nominativi di svolgimento delle attività formative sottoscritti congiuntamente dal personale discente e docente o dal soggetto formatore esterno all’impresa;
  • Indicazione nel bilancio e nella dichiarazione dei redditi dei dati relativi al numero di ore e dei lavoratori che prendono parte alla formazione.

Sono escluse dall’obbligo di certificazione le imprese con bilancio revisionato. Il credito d’imposta è cumulabile con altre misure di aiuto aventi a oggetto le stesse spese ammissibili, nel rispetto delle intensità massime di aiuto previste dal regolamento europeo.

Il modello di comunicazione va trasmesso entro il 30 novembre 2022. Mentre, per le spese sostenute nei periodi d’imposta agevolabili successivi, il modello di comunicazione va trasmesso entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi riferita a ciascun periodo d’imposta di effettuazione degli investimenti.