a cura della redazione –

In seguito alla recente Circolare di chiarimento pubblicata dalla Ragioneria dello Stato, è bene dissolvere ogni dubbio relativo ai concetti di doppio finanziamento e cumulabilità di incentivi relativi allo stesso progetto.

Il doppio finanziamento è espressamente vietato dalla normativa europea, esso riguarda l’erogazione di più di un incentivo (anche se di diversa natura) per la copertura della stessa spesa di progetto. A differenza della cumulabilità, invece consentita, che riguarda la presenza di più forme di finanziamento per coprire i costi relativi a diverse parti di un medesimo progetto o investimento. Dunque, è prevista la possibilità di cumulare all’interno di un unico progetto fonti finanziarie differenti, a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo.

La precedente precisazione vale anche per il programma Transizione 4.0 presente all’interno del PNRR, il quale prevede l’erogazione di un credito d’imposta per le imprese che investono in tecnologie 4.0 e in Ricerca e sviluppo. Anche in questo caso, laddove l’investimento risultasse in parte finanziato da altre risorse pubbliche, è ammesso il cumulo con il credito d’imposta (fino a concorrenza del 100% del costo dell’investimento), esclusivamente per la parte di costo dell’investimento non finanziata con le altre risorse pubbliche.

Per consultare la circolare ufficiale: https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2021/33/Circolare-del-31-dicembre-2021-n-33.pdf

Per maggiori informazione relative al programma di finanziamento Transizione 4.0 si invita alla consultazione del seguente link https://aziendalmente.it/index.php/2021/10/25/transizione-4-0-online-i-modelli-del-mise-per-la-comunicazione-dei-dati-degli-investimenti/